Dimissioni protette: fino a quando si possono revocare?

Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato. 

In realtà, l’INL si era già occupato del tema  fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.

L’efficacia delle dimissioni protette

Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la  cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. 

In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019). 

 Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

 

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24

Il Fondo Fast, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, affittacamere, bed-and-breakfast, campeggi, residence, altre strutture ricettive, porti turistici, etc.), con la circolare n. 1/2024 ha comunicato che in vista dell’inizio della prossima annualità contributiva (1° luglio 2024-30 giugno 2025) il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2024, calcola i contributi dovuti per l’intera annualità per le aziende che sceglieranno ancora la modalità di versamento con MAV. 
In applicazione del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, la contribuzione dovuta al Fondo, è pari a 12,00 euro mensili per ciascun lavoratore (10,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore), per un importo complessivo annuo di 144,00 euro. I contributi devono essere versati dall’azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente. 
Le aziende, per verificare e aggiornare le anagrafiche azienda e dipendenti, possono accedere all’area riservata del sito, attraverso l’indicazione dell’“Username”, la propria matricola INPS (quella che viene utilizzata per i versamenti con F24). In caso di primo accesso alla piattaforma, l’azienda potrà ottenere la nuova password utilizzando la funzione “Recupera Password”. Il mancato aggiornamento delle anagrafiche dipendenti ed eventuali anomalie che dovessero derivare dall’incrocio dei flussi contributivi e anagrafici, potrebbero impedire una corretta rendicontazione e determinare una sospensione, una tardiva o una mancata attivazione delle coperture necessarie per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati. 
Il Fondo ricorda che l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito la causale contributo “FAST”, per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento, attiva da marzo 2019, del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla. 
Pertanto, il pagamento dei contributi per l’annualità 2024/2025 potrà essere effettuato, a scelta dell’azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24. Le aziende che preferiscono continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2024. Le aziende che intendono iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
In conclusione il Fondo evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV. 

CCNL Progettazione Restauro: sottoscritto il rinnovo



Tra le novità, previsti nuovi incrementi retributivi 


Il 3 aprile 2024, le Parti sociali Conflavoro PMI e Fesica-Confsal e Confsal hanno siglato il rinnovo del CCNL Progettazione Restauro che interessa i dipendenti operanti nel:
– settore installazione di impianti in edifici pubblici, privati, artigianali, commerciali ed industriali; 
– settore posa in opera di serramenti interni ed esterni, lavori di falegnameria e montaggio e installazioni di 
arredi ed affini.
Con l’accordo, sono state modificate le maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto, prevedendosi:
– il 15% per il lavoro notturno (prestato tra le 22.00 e le 6.00);
– il 20% per il lavoro straordinario diurno feriale;
– il 30% sia per il lavoro straordinario festivo che straordinario notturno;
– il 50% per il lavoro straordinario festivo notturno.


Inoltre, sono stati introdotti i nuovi minimi retributivi:










































Livelli Minimi al 01/04/2024 Minimi al 01/04/2025 Minimi al 01/04/2026
Primo livello – Quadri* 1.902,20 1.930,75 1.960,00
Secondo livello**  1.826,00 1.853,40 1.881,20
Terzo livello 1.660,55 1.685,45 1.710,75
Quarto livello 1.578,35 1.602,50 1.626,10
Quinto livello 1.511,85 1.534,50 1.557,50
Sesto livello 1.427,10 1.448,50 1.470,25
Settimo livello 1.360,10 1.380,50 1.401,20

Si tenga conto che, a questi importi, si deve aggiungere una indennità di funzione pare a 60,00 euro, per i Quadri ed il Primo livello, e di 40,00 euro per il Secondo livello.

Specializzazione intelligente: stabiliti dal MIMIT termini e modalità di presentazione delle domande

Il MIMIT, con il decreto direttoriale del 7 maggio 2024, ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023.

La misura, attivata nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, accompagnati da contributi diretti alla spesa a sostegno delle attività.

L’intervento sostiene progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della SNSI, con particolare riguardo allo sviluppo delle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali:

  • materiali avanzati e nanotecnologia;

  • fotonica e micro/nano elettronica;

  • sistemi avanzati di produzione;

  • tecnologie delle scienze della vita;

  • intelligenza artificiale;

  • connessione e sicurezza digitale.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti. I progetti ammissibili inoltre devono:

– essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
– prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 20 milioni di euro;
– avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

 

Pertanto, dal 10 luglio 2024 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per tali progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

 

Le agevolazioni vengono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale. A tal fine, in sede di domanda le imprese proponenti sottopongono la relativa manifestazione d’interesse per l’accesso alla procedura.

Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.

L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata è svolta dal Soggetto gestore e completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle domande. A conclusione delle attività istruttorie, il Soggetto gestore trasmette al Ministero gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione per i successivi adempimenti relativi alla fase negoziale al soggetto proponente, trasmettendone copia anche al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.

Il Soggetto gestore effettua la valutazione dei progetti sulla base delle seguenti specifiche:

  • qualità del progetto;

  • impatto del progetto.

Completate le predette verifiche, il Soggetto gestore provvede alla trasmissione della proposta di ammissione alle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, alla banca finanziatrice e a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di finanziamento agevolato.

Il decreto di concessione viene emanato dal Ministero e trasmesso entro 10 giorni dalla registrazione al soggetto beneficiario e, per conoscenza, al Soggetto gestore, a CDP e alla banca finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30%, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere, poi, presentate al Soggetto gestore unitamente alla documentazione richiesta, in via esclusivamente
telematica.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

– dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

– dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico.

 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:

  1. avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio attestante la data stessa;

  2. sottoporre al Ministero le eventuali variazioni;

  3. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;

  4. presentare la prima richiesta di erogazione per stato d’avanzamento entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni;

  5. trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni.

CCNL Bancari – Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Definiti gli argomenti principali del rinnovo: minimi in linea con gli altri contratti del credito, riduzione dell’orario settimanale, bilateralità e maggiore stabilità dell’occupazione 

Il 7 maggio sono proseguiti gli incontri sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del settore First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito e Uilca. 
Le Parti hanno, pertanto, definito gli argomenti principali del rinnovo:
parte economica: i minimi dovrebbero essere in linea con le tabelle retributive del CCNL Bancari recentemente rinnovato; necessità di quantificare la voce arretrati definendo un’ulteriore destinazione di risorse a Cassa Mutua e al Fondo Pensione;
– riduzione dell’orario settimanale di lavoro;
– maggiore importanza alla partecipazione alla vita aziendale ed alla bilateralità per rafforzare i principi di inclusione e universalità;
– incentivazione alla stabilità dell’occupazione.
Le prossime date sono: 24 e 30 maggio e 6,25,28 giugno ed eventualmente il 4 e 5 luglio.
I sindacati si ritengono soddisfatti nell’aver definito il percorso che permetterà un reale confronto, costruttivo e trasparente nell’interesse comune.

Datori di lavoro e lavoratori domestici: estratto contributivo on line

L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio on line che permette la consultazione dell’estratto contributivo ai lavoratori e ai datori di lavoro domestici (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1773).

Nell’ambito del lavoro domestico, i datori di lavoro e i lavoratori possono ora effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata visualizzando l’estratto contributivo attraverso un nuovo servizio on line che offre informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni.

 

L’INPS rende noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale il nuovo “Estratto Conto”, raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite SPID di secondo livello, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID, ed eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

 

Il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”: infatti, il sistema è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato attraverso la lettura degli archivi dell’Istituito, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente.

 

Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati.

 

È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF. 

 

Se l’accesso è effettuato dal un lavoratore, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, egli potrà, ad esempio, verificare le settimane coperte da contribuzione.

 

La visualizzare dei dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché il controllo della propria posizione previdenziale saranno invece possibili attraverso la lente d’ingrandimento.

Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR



Definiti gli importi da erogare ai dipendenti in tre rate


Il 22 aprile 2024, le Parti sociali, posto a confronto il triennio 2020/2021/2022 con il triennio 2021/2022/2023, hanno determinato l’EVR da corrispondere, in maniera proporzionale, ai dipendenti del Settore in forza all’anno 2023.
Invero, risultando positivi tutti gli indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, l’importo complessivo lordo dell’EVR, rapportato al livello, è pari a quanto riportato nella tabella che segue.
Tale importo, che viene riconosciuto nella percentuale corrispondente della retribuzione per gli apprendisti e riproporzionato per il part-time, verrà erogato in tre tranche:
– prima rata entro il 15 luglio 2024 nella misura del 40%
– seconda rata entro il 15 settembre 2024 nella misura del 30%
– terza rata entro il 15 novembre 2024 nella misura del 30%.


















































Livello Totale 1 rata 40% 2 rata 30% 3 rata 30%
7 833,03 333,21 249,91 249,91
6 728,91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

La somma erogata a titolo di Elemento variabile della retribuzione viene tassato con aliquota ordinaria e non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il trattamento di fine rapporto

CCNL Enti Locali: siglato l’accordo integrativo in materia di costituzione delle RSU

Sottoscritto in maniera definitiva l’Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022

Lo scorso 6 maggio è stato sottoscritto dall’Aran e dalle Organizzazioni e Confederazioni rappresentative nel comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa-Ral l’allegato Accordo d’integrazione dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale – Comparto Funzioni Locali.
Viene stabilito il numero dei componenti delle RSU pari a:
– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
– 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.
Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300. Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.
L’accordo specifica, inoltre, che qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti si incontreranno per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

AdE: come regolarizzare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della GDF le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis” nei registri RNA, SIAN, SIPA indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 maggio 2024, n. 221010).

L’articolo 52 della Legge n. 234/2012, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge n. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ora MIMIT, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

 

Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

 

Pertanto, per consentire ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2020, l’Agenzia trasmette, mediante PEC, una comunicazione, contenente determinate informazioni, quali:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;

  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

Qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

Qualora, invece, la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.